Klover

Agevolazioni

Calcola quanto risparmieresti con le agevolazioni fiscali acquistando stufe, camini e caldaie Klover

Lista prodotti Klover
rientranti nel Conto Termico 2.0

Questi prodotti rientrano nei requisiti per ottenere un contributo del Conto Termico, clicca sul podotto desiderato e calcola il tuo incentivo personalizzato.

Contributo del Conto Termico 2.0

 

Cosa prevede…
Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31/05/16, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Si tratta sempre di un contributo concesso per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.
Il Conto Termico 2.0 è un vero e proprio “assegno” che, grazie anche alle semplificazioni introdotte, viene erogato in un’unica rata fino a 5.000 € (in due rate per importi superiori) e garantisce la riduzione dei tempi di pagamento in soli 2 mesi.

 

Chi può richiederlo…
Possono accedere al Conto Termico:
•    Privati (imprese, persone fisiche, condomini) o Amministrazioni Pubbliche, che sostituiscono un vecchio apparecchio a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa con un nuovo apparecchio a biomassa (legna o pellet);
•    Aziende agricole o imprese operanti nel settore forestale che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in zona non metanizzata.

 

Quali prodotti rientrano…
Grazie agli ottimi rendimenti ed emissioni, molti dei prodotti KLOVER indirizzati al riscaldamento domestico rientrano in questo contributo.
Nella sezione download è possibile scaricare la “Lista prodotti KLOVER rientranti nel Conto Termico 2.0” nella quale vengono riportati gli importi previsti in base al prodotto e alla zona nella quale sarà installato.

 

Come viene calcolato il contributo…
Il contributo previsto varia in funzione:
•    della potenza nominale del prodotto
•    delle emissioni delle polveri in atmosfera rilasciate dal prodotto
•    delle ore di funzionamento calcolate in base alla zona nella quale sarà installato.
Fermo restando che il rendimento globale del prodotto deve essere superiore all’85% e le emissioni di CO non devono superare i 0,35 gr/m3.
Pertanto un prodotto ad alto rendimento e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, installato in una zona climatica particolarmente fredda, ottiene un contributo più alto rispetto ad un prodotto con performance inferiori e installato in un’area più calda.

 

Come viene richiesto il contributo…
La richiesta per accedere al contributo deve essere fatta al GSE (Gestore Servizi Energetici) tramite il “Portaltecnico” accessibile al seguente indirizzo: http://www.gse.it/it/Conto Termico/Pages/default.aspx.
Proprio il GSE è l’ente responsabile della valutazione delle domande e ad erogare l’eventuale contributo.
La richiesta va presentata entro 60 gg dalla data di chiusura dei lavori. Dopo la verifica di tutti i requisiti, entro 60 giorni il GSE darà conferma o meno (con eventuale richiesta di integrazione documentale) alla domanda di concessione del contributo. In caso positivo, tra utente e GSE verrà siglato un contratto con l’obbligo di conservare la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi.
Per semplificare le procedure, si elencano in ordine di seguito i diversi passaggi al fine di ottenere l’incentivo:

1.    Raccogliere tutti i documenti dell’intervento eseguito (foto, fatture bonifici, dichiarazioni)
2.    Procedere con la registrazione nel “Portaltecnico” del sito GSE; al termine del caricamento dati si riceverà un numero di pratica
3.    Confermare quindi i dati precedentemente caricati;
4.    Stampare e firmare la “Richiesta di concessione degli incentivi”
5.    Attendere la lettere di conferma ed avvio dell’incentivo dal GSE (entro 60 giorni)
6.    Conservare tutta la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi.

 

Per maggiori informazioni…
Se si necessita di ulteriori informazioni sulle procedure e sui documenti da presentare per ottenere il contributo, è necessario visitare il portale GSE al seguente indirizzo: http://www.gse.it/it/Conto Termico/Pages/default.aspx
 

Detrazione fiscale 50% (ex 65%) per la riqualificazione energetica dell’edificio

Cosa prevede…

Acquistando un prodotto KLOVER si ha la possibilità di ottenere una detrazione fiscale Irpef del 50% in dieci anni. In tale agevolazione rientra l’importo pagato per acquistare il nuovo prodotto a legna o pellet, a patto che i lavori effettuati rientrino in un progetto di riqualificazione energetica dell’edificio esistente (intervento riferito al comma 344 – vedi vademecum ENEA).

In questa detrazione specifica rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, che soddisfano determinati requisiti di emissioni e rendimenti (vedi vademecum). Tale detrazione non prevede l’obbligo di presentazione dell’attestato di qualificazione energetica.

La detrazione del 50 % è valida per le spese sostenute entro il 31/12/20.

 

Quali prodotti rientrano…

Grazie agli ottimi rendimenti ed emissioni, tutti i prodotti KLOVER, con un efficienza minima dell'85%, indirizzati al riscaldamento domestico rientrano in questa agevolazione.

Nella sezione download è possibile scaricare l' "Attestato del Produttore per detrazione 50 %" richiesto al fine di certificare che il prodotto acquistato rientri nell'incentivo.

 

Per maggiori informazioni…

Se si necessita di ulteriori informazioni sulle procedure e sui documenti da presentare per ottenere l’agevolazione, e per capire se l’intervento che si andrà a fare viene considerato di “riqualificazione energetica” è necessario visitare il portale ENEA all’indirizzo http://www.acs.enea.it/ oppure rivolgersi ad un tecnico abilitato (solitamente termotecnico) che avrà anche il compito di compilare tutta la documentazione necessaria.

 

È inoltre possibile accedere alla seguente documentazione (collegamenti diretti al sito ENEA):

Guida dell’agenzia delle entrate per AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (aggiornata a Marzo 2016)

VADEMECUM PER L’USO: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

VADEMECUM PER L’USO: GENERATORI DI CALORE ABIOMASSA (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

FAQ Enea (domande più frequenti)

Detrazione fiscale 50% per il risparmio energetico e ristrutturazione edilizia

Cosa prevede…
Acquistando un prodotto KLOVER si ha la possibilità di ottenere una detrazione fiscale Irpef del 50% in dieci anni. In tale agevolazione rientra l’importo pagato per acquistare il nuovo prodotto a legna o pellet, a patto che i lavori effettuati rientrino in un progetto di risparmio energetico o di ristrutturazione edilizia.
La detrazione del 50% è valida per le spese sostenute entro il 31/12/18. Dal primo gennaio 2019 la detrazione scenderà al 36%, salvo ulteriori proroghe.

Quali prodotti rientrano…
Grazie agli ottimi rendimenti e potenze, tutti i prodotti KLOVER indirizzati al riscaldamento domestico rientrano in questa agevolazione. Nella sezione download è possibile scaricare l' "Attestato del Produttore per detrazione 50%" richiesto al fine di certificare che il prodotto acquistato rientri nell'incentivo.

Per maggiori informazioni…
Se si necessita di ulteriori informazioni sulle procedure e sui documenti da presentare per ottenere l’agevolazione, è possibile accedere alla seguente documentazione:

Guida dell’agenzia delle entrate per AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (Aggiornata a Marzo 2016)
 

Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio

Con l’entrata in vigore della Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica pertanto l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
 

Sintesi aliquote IVA applicabili alle cessioni di caminetti e stufe
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privataManutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78

Costruzione di un’abitazione non di lusso

Cessioni di beni “finiti” con posa in opera10% con la limitazione di alcuni beni significativi10%4%
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera22%10%4%